1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunita' riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 2. Oltre ai privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunita' riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art22 · fonte su Normattiva