1. Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione. 2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente. 3. A tutti i funzionari della MFO sara' rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dall'articolo il del presente Accordo.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art12 · fonte su Normattiva