1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie. 2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno e nei giorni successivi, il quroum e costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 15 e' considerato presente.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art16 · fonte su Normattiva