1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo. 2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 ed il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art17 · fonte su Normattiva