agli scambi 1. Secondo la valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato. 2. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di reperire, nelle adeguate organizzazioni internazionali, misure concrete e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art49 · fonte su Normattiva