[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). 2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformita' e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilita' tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilita' di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse. 3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita'. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art15 · fonte su Normattiva