e responsabilita' generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e l'ammodernamento dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori. 3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni. 4. La responsabilita' dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, e' limitata ai soli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice in applicazione dei capitoli VII e VIII del presente Accordo e di eventuali obblighi che possano essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
