differenziali e riparatori 1. I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art51 · fonte su Normattiva