[1]1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le parti si saranno comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo e' concluso per la durata di un anno. Esso sara' rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza del termine.

[2]FATTO a Roma il 29 luglio 1980, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo Per l'Organizzazione della Repubblica italiana internazionale del lavoro Franco FOSCHI Francis BLANCHARD

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 13 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-04;36~art7 · fonte su Normattiva