[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato,e la Repubblica d'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo", hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e di concludere il presente protocollo:

[2]ARTICOLO 1.

[3]Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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