[1]PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

[2]IL REGNO DEL BELGIO,

[3]IL REGNO DI DANIMARCA,

[4]LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

[5]LA REPUBBLICA ELLENICA,

[6]LA REPUBBLICA FRANCESE,

[7]L'IRLANDA,

[8]LA REPUBBLICA ITALIANA,

[9]IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

[10]IL REGNO DEI PAESI BASSI,

[11]IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

[12]Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e

[13]LO STATO D'ISRAELE, dall'altro,

[14]VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981,

[15]VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, in seguito denominato "accordo",

[16]HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

[17]ARTICOLO 1

[18]La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

Testo vigente dal 2 novembre 1985

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