[1]PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'
[2]IL REGNO DEL BELGIO,
[3]IL REGNO DI DANIMARCA,
[4]LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
[5]LA REPUBBLICA ELLENICA,
[6]LA REPUBBLICA FRANCESE,
[7]L'IRLANDA,
[8]LA REPUBBLICA ITALIANA,
[9]IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
[10]IL REGNO DEI PAESI BASSI,
[11]IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
[12]Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e
[13]LO STATO D'ISRAELE, dall'altro,
[14]VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981,
[15]VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, in seguito denominato "accordo",
[16]HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
[17]ARTICOLO 1
[18]La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.
Testo vigente dal 2 novembre 1985
