Le parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione. Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art14 · fonte su Normattiva