Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine. Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art15 · fonte su Normattiva