Ciascuna delle Parti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' e in altri istituti di istruzione Superiore, nonche' nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art4 · fonte su Normattiva