Ciascuna delle Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali. Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art3 · fonte su Normattiva