Ciascuna delle Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali. Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.
Testo vigente dal 5 gennaio 2004
