[1]di soggiorno per le persone che non svolgono un'attivita' economica
[2]Alle persone che non svolgono un'attivita' economica e' garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attivita'.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
