[1]diritti

[2]Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

  • a)il diritto alla parita' di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica e il suo esercizio, nonche' le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
  • b)il diritto a una mobilita' professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
  • c)il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica;
  • d)il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalita';
  • e)il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attivita' economica, qualunque sia la loro nazionalita';
  • f)il diritto di acquistare immobili nella misura in cui cio' sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
  • g)durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attivita' economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attivita' economica, nonche' il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art7 · fonte su Normattiva