(1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui e' fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato. (2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui e' fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
