(1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui e' fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato. (2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui e' fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva