Art. 74 (Protocollo 9)
[1]1. I riferimenti al "trattato di adesione" contenuti negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato sono intesi come riferimenti al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti al 1° maggio 2004. 2. Fatto salvo il secondo comma, i riferimenti al "presente atto" negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16 aprile 2003. I riferimenti a disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al presente protocollo, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
[2]Atto di adesione del 16 aprile 2003
[3]Protocollo
[4]Articolo 21
[5]Articolo 12
[6]Articolo 22
[7]Articolo 13
[8]Articolo 24
[9]Articolo 15
[10]Articolo 32
[11]Articolo 21
[12]Articolo 37
[13]Articolo 26
[14]Articolo 52
[15]Articolo 32
[16]3. Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui all'articolo 73, devono essere intese in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza, solo quando si riferiscono esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
[17]Espressioni figuranti negli allegati di cui all'articolo 73
[18]Significato
[19]Trattato che istituisce la Comunita' europea
[20]Costituzione
[21]Trattato sull'Unione europea
[22]Costituzione
[23]Trattati sui quali e' fondata l'Unione europea
[24]Costituzione
[25]Comunita' (europea)
[26]Unione
[27]Comunita' allargata
[28]Unione
[29]Comunitari(o)
[30]dell'Unione
[31]UE
[32]Unione
[33]Unione allargata o UE allargata
[34]Unione
[35]In deroga al primo comma, il significato del termine "comunitario", quando e' riferito ai termini "preferenza" e "pesca", rimane invariato. 4. I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti o disposizioni della Costituzione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
[36]Trattato CE
[37]Costituzione
[38]Parte terza, titolo I
[39]Parte III, titolo III, capo 1, sezione 3
[40]Parte terza, titolo I, capo 1
[41]Parte III, titolo III, capo I, sezione 3, sottosezione 1
[42]Parte terza, titolo II
[43]Parte III, titolo III, capo III, sezione 4
[44]Parte terza, titolo III
[45]Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4
[46]Parte terza, titolo VI, capo 1
[47]Parte III, titolo III, capo I, sezione 5
[48]Articolo 31
[49]Articolo III-155
[50]Articolo 39
[51]Articolo III-133
[52]Articolo 49
[53]Articolo III-144
[54]Articolo 58
[55]Articolo III-158
[56]Articolo 87
[57]Articolo III-167
[58]Articolo 88
[59]Articolo III-168
[60]Articolo 226
[61]Allegato III-360
[62]Allegato I
[63]Allegato I
[64]5. Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia previsto che il Consiglio o la Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di regolamenti europei o di decisioni europee.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
