del soggiorno

  • 1)Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attivita' indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
  • 2)La carta di soggiorno e' automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purche' il lavoratore autonomo dimostri alle autorita' nazionali competenti di esercitare un'attivita' economica indipendente.
  • 3)Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
  • a)del documento in forza del quale e' entrato nel territorio;
  • b)della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
  • 4)La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
  • 5)Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno.
  • 6)La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare piu' un'attivita' a causa di una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art12 · fonte su Normattiva