al ritorno dei lavoratori autonomi

  • 1)Il lavoratore autonomo che e' stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, ricevera' automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purche' abbia gia' lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica.
  • 2)Il lavoratore frontaliero autonomo ricevera' automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell'attivita' precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica.
  • 3)I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attivita' economica.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art33 · fonte su Normattiva