autonomi frontalieri

  • 1)Il lavoratore frontaliero autonomo e' un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attivita' autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere
  • 2)Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualita' di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attivita' nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attivita' indipendente. Tale periodo di sei mesi puo' essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
  • 3)La carta speciale e' valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art32 · fonte su Normattiva