[1]pubblico

[2]1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanita'. 2. Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2). (1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo (2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art5 · fonte su Normattiva