ARTICOLO V 1. Al fine di garantire condizioni ottimali per l'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti istituiranno un Comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, composto da rappresentanti designati dalle Parti contraenti. 2. I compiti del Comitato congiunto saranno i seguenti: A - Controllo dell'avanzamento delle attivita' di cooperazione in base al presente Accordo; B - Determinazione di nuovi settori di cooperazione in base al presente Accordo; C - Discussione su altre questioni connesse al presente Accordo. 3. Il Comitato congiunto si riunira', ove necessario, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare del Bangladesh in date reciprocamente stabilite.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artv · fonte su Normattiva