ARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera' a tutte le agevolazioni necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita del personale che partecipa ufficialmente ai progetti di cooperazione. Questo personale sara' soggetto a disposizioni nazionali in vigore nel paese di accoglienza e non potra' intraprendere alcuna attivita' estranea alle proprie funzioni ne' ricevere, senza l'autorizzazione preliminare di entrambe le Parti, compensi oltre quelli stabiliti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artvi · fonte su Normattiva