[1]ARTICOLO IV In considerazione delle priorita' dei rispettivi paesi nel campo della scienza e della tecnologia, le Parti contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto all'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riferimento ai seguenti settori:

[2]- Agricoltura, pesca, allevamento di bestiame, e alimentazione; - Scienze terrestri, meteorologia e oceanografa; - Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.); - Tecnologie dell'informazione; - Energia e ambiente; - Materiali d'avanguardia e superconduttori; - Spazio e astronomia; - Sanita', bio-medicina e biotecnologie; - Progettazione e telecomunicazioni; - Tecnologie applicate alla protezione ed alla conservazione dei beni culturali; - Ogni altro settore da convenire fra le Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artiv · fonte su Normattiva