Art. 17 (Accordo) — Realizzazione delle attivita
Ciascuna Parte agevolera', conformemente con le leggi interne di' ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche in conformita' al Presente Accordo.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
