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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5, e 15 gennaio 1931, n. 23, recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsioni della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci delle Aziende autonome statali per l'esercizio finanziario 1930-31; e sono, altresi', convalidati i Regi decreti 26 dicembre 1930, n. 1779, e 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, con i quali furono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 29 aprile 1931 al 16 dicembre 2009
