[1]Articolo VII. (Indipendenza di azione e personalita' giuridica)

[2]SEZIONE 11.

[3](a) Nella sua qualita' di organizzazione intergovernativa avente personalita' giuridica internazionale, il Fondo avra' liberta' e indipendenza di azione; (b) il Governo riconosce la personalita' giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacita': (i) di stipulare contratti; (ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne; (iii) di stare in giudizio.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artvii · fonte su Normattiva