[1]Articolo VII. (Indipendenza di azione e personalita' giuridica)
[2]SEZIONE 11.
[3](a) Nella sua qualita' di organizzazione intergovernativa avente personalita' giuridica internazionale, il Fondo avra' liberta' e indipendenza di azione; (b) il Governo riconosce la personalita' giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacita': (i) di stipulare contratti; (ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne; (iii) di stare in giudizio.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
