ARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA Il Governo riconosce che l'Istituto e' una organizzazione internazionale con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
