[1]ARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI Sezione 27 (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno de mese successivo alla data in cui esso sara' approvato dall'Unione Latina ed in cui il Governo italiano avra' notificato all'Unione Latina l'avvenuta ratifica. (b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per apportare eventuali modifiche al presente Accordo. (c) Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti con preavviso di un anno. Il recesso della Repubblica Italiana dalla Convenzione istitutiva dell'Unione Latina firmata a Madrid il 15.5.1954, conformemente al suo Art. XXVII, comporta la denuncia del presente Accordo con effetto dalla medesima data. Stipulato a Roma 1-6-95 in un solo esemplare in lingua italiana.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artxviii · fonte su Normattiva