[1]ARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI Sezione 27 (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sara' approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avra' notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica. (b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo. (c) Questo Accordo rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterra' la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti. Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE ITALIANA DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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