Le Autorita' competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformita' alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
