Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorita' competenti dello Stato di residenza. Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorita' locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
