In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, l'Autorita' locale competente e' tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si e' verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuto notizia per primo, ne da' avviso all'Autorita' locale. Se qualche erede del defunto non e' presente, ovvero e' minore o incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto. L'apposizione e' effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorita' locale che sara' stata da lui preavvertita. Con le stesse modalita' menzionate al comma precedente si procedera' alla rimozione dei sigilli.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art25 · fonte su Normattiva