[1]in materia di successione

[2]1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo ultimo Stato ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare e gli trasmetteranno gratuitamente copia dell'atto di morte nonche' tutte le notizie di cui esse dispongono in merito agli eredi, agli aventi diritto a riserva e ai legatari, alla loro residenza e al domicilio, ai beni ereditari e all'esistenza di un testamento. Le suddette autorita' informeranno anche l'ufficio consolare dello Stato di invio nel caso in cui avranno appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Quando l'erede, l'avente diritto a riserva o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne avvertiranno senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art17 · fonte su Normattiva