I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle citta', nei porti e nelle localita' della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza. I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
