I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle citta', nei porti e nelle localita' della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza. I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art6 · fonte su Normattiva