Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle citta', porti e localita' dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformita' con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato. La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
