Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~trattato-art4 · fonte su Normattiva