[1]Art. XIV ((Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiesto (Ad artt. 11 e 12 della Convenzione)
[2]1. Le disposizioni dell'art. 11 della Convenzione si applicano per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda dello Stato richiedente, la consegna, sul suo territorio, di una persona detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria. 2. Lo Stato richiesto mantiene in detenzione la persona consegnata in applicazione del paragrafo precedente, per la durata del soggiorno sul suo territorio. Non puo' perseguirla per un reato commesso prima della sua consegna. 3. Lo Stato richiesto restituira' la persona detenuta allo Stato richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assistenza giudiziaria o a richiesta di quest'ultimo. 4. Le disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso di transito di una persona detenuta sul territorio di uno dei due Stati.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
