[1]Art. XV ((Consegna temporanea di persone detenute allo Stato richiedente (Ad art. 11 della Convenzione)
[2]1. Oltre alle persone indicate all'art. 11 della Convenzione, sono consegnate temporaneamente allo Stato richiedente le persone detenute nello Stato richiesto, che acconsentano a essere presenti nello Stato richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposte a procedimenti penali. 2. La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 e' concessa alle condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo nella misura in cui sono compatibili e a condizione che i procedimenti penali in corso nello Stato richiesto non ne siano pregiudicati. 3. Il presente articolo si applica anche alla consegna prevista all'art. 19, paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, prima che una decisione in merito all'estradizione sia stata adottata.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
