[1]Art. XIII ((Anticipo delle spese al testimone o al perito (Ad art. 10 della Convenzione)

[2]1. L'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte le citazioni di testimoni o di periti, anche se le condizioni dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano. 2. Nel caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il testimone o il perito, potra' ugualmente concedere un anticipo.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxiii · fonte su Normattiva