[1]Art. XVI ((Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione)
[2]1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere:
- a)in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;
- b)se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorita' richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria e' richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo. 2. Per consentire una piu' rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
