[1]Art. XVI ((Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione)

[2]1. Oltre alle indicazioni previste dall'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione le domande devono contenere:

  • a)in caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti giudiziari il nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la natura del documento da trasmettere;
  • b)se necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali l'autorita' richiedente considera il caso per il quale l'assistenza giudiziaria e' richiesta, complesso o di particolare importanza ai sensi dell'art. XVIII del presente Accordo. 2. Per consentire una piu' rapida definizione dei procedimenti, il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia provvedono a predisporre, d'accordo tra loro, appositi moduli che potranno essere utilizzati per la redazione delle domande di assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxvi · fonte su Normattiva