[1]DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO

[2]1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresi' le informazioni e i documenti di seguito specificati. 2. Lo Stato di condanna tramette:

  • a)le informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identita' valido di tale persona, nonche' le sue impronte digitali e fotografie;
  • b)le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti;
  • c)un'esposizione dei fatti alla base della condanna;
  • d)le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
  • e)le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna;
  • f)una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorita' centrale; una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  • h)se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione;
  • i)una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformita' della lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato;
  • j)una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformita' del paragrafo 3, lettera a) dell'Articolo 17 del presente Trattato;
  • k)una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
  • l)ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione. 3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:
  • a)una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
  • b)una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
  • c)una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai' sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
  • d)una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna;
  • e)ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art7 · fonte su Normattiva