[1]Art. XVII ((Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)
[2]1. Le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorita' amministrative di cui all'art. II del presente Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorita' competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo. 2. Le denunce di cui all'art. 21 della Convenzione, possono essere indirizzate direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiesto. 3. Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorita' alle quali vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonche' le modifiche apportate. 4. Le domande di consegna temporanea o di transito di persone detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia. 5. Le domande di estratti del casellario giudiziale ai fini penali, comprese quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione al casellario, sono indirizzate da una parte all'Ufficio del Casellario presso il Ministero di grazia e giustizia e dall'altra parte all'Ufficio federale di polizia.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
