Articolo VIII DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. 2. Il presente Trattato restera' in vigore per tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Quindi il Trattato continuera' a restare in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di porre termine al Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO A BANGKOK, il 28 febbraio 1984, in triplice copia, nelle lingue italiana, thailandese ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. p. Il Governo del Regno di Thailandia Gen. SIDDHI SAVETSILA Ministro degli Affari esteri di Thailandia p. Il Governo della Repubblica italiana On. BRUNO CORTI Sottosegretario di Stato agli Affari esteri d'Italia Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 29 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369~trattato-artviii · fonte su Normattiva