presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria o dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato che ha ratificato la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;369~convenzione-art5 · fonte su Normattiva