Articolo V Le Alte Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica, commerciale e industriale fra i due paesi. Le Alte Parti Contraenti concordano di avviare colloqui su settori specifici, quali la cooperazione tecnica, il turismo e la cooperazione commerciale, economica e industriale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
