Articolo IV Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la formazione di joint ventures fra le imprese private dei due paesi ed esamineranno quali siano le forme di cooperazione piu' adeguate al riguardo. Al fine di sviluppare la cooperazione di cui sopra, le due Parti concordano di avviare colloqui volti a finalizzare un Accordo sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
