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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sara' intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:
[9]« Art. 5. - Le disposizioni contenute nel presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1938 - Anno XVI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI - ROSSONI - LANTINI - BENNI
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
