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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sara' intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:

[9]« Art. 5. - Le disposizioni contenute nel presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1938 - Anno XVI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI - ROSSONI - LANTINI - BENNI

[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-01-07;37~art1 · fonte del testo